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Archive for ottobre 2013

DALLA COMMISSIONE CONSILIARE PARITETICA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO, DA AGOSTO 2012, AD AGOSTO 2013, LA MUSICA NON CAMBIA: L’ISTANZA REFERENDARIA DEL COMITATO “DAUNIA CHIAMA MOLISE”, E’ SOSPESA AB AETERNO…

CHE SI TRATTI DI COAZIONE A RIPETERE?

In psicologia, la coazione a ripetere le stesse azioni, e’ il principio per cui una persona cerca di superare qualcosa di irrisolto che affonda le radici nel remoto passato, rimettendosi nelle identiche circostanze che provocarono quell’antica difficolta’.

Uscire dalla coazione a ripetere non e’ semplice perche’ perfino sapendo di essere suoi schiavi, avendo per lo piu’ natura inconscia, diviene difficilmente controllabile.

Così, per esempio, se la Commissione sospendeva la decisione a Settembre del 2012 e ad Aprile del 2013, “in attesa del completamento dell’iter procedimentale per il riordino delle province” e il Commissario straordinario, in modo ordinario, decide di non decidere, in quanto “è noto l’attuale stato di iniziative governative relativamente al futuro delle province”, si tratta di coazione a ripetere?

Per Sigmund Freud, tali meccanismi non rappresentavano una forma di appagamento di un desiderio rimosso ma piuttosto, una proprietà generale delle pulsioni, definibile come conservatrice-regressiva, cioè una tendenza a ripristinare uno stato precedente.

Freud Sigmund
Ora, non sappiamo se le ripetute decisioni di sospensione del giudizio di ammissibilità al referendum dell’istanza del Comitato, sia da parte della Commissione Consiliare Paritetica che del Commissario straordinario Fabio Costantini, abbiano a che fare con l’umana coazione a ripetersi ma, la somiglianza del meccanismo è… straordinaria.

… OPPURE, DI SEMPLICE SCETTICISMO?
Cioè della negazione della possibilità di raggiungere, con la conoscenza, la verità.

La presenza dello scetticismo segna tutta la storia della filosofia occidentale.
Esso, infatti, esprime un’istanza tipica dell’essere umano: la sua perenne insoddisfazione di fronte al proprio conoscere.
Dubbioso 2
Lo scetticismo può essere definito come il momento di dissoluzione di un dogmatismo in quanto atteggiamento di risposta; perciò, l’ipotesi scettica di volta in volta si adegua al dogmatismo cui fa riferimento.

Dalla estremizzazione del dubbio non può sfuggire neanche lo scetticismo stesso per cui, anche ciò che sostiene lo scettico ricade sotto il dubbio radicale.

MA LA COMMISSIONE CONSILIARE PARITETICA, COSA C’ENTRAVA?
Punto interrogativo

Così si è pronunciato il costituzionalista Daniele Trabucco, dell’Università di Padova, in una corrispondenza avuta con lo scrivente:

“Credo vi sia stato un errore, ab origine, da parte della Provincia di Foggia, ossia la sottoposizione dell’istanza di referendum per il passaggio ad altra Regione alla Commissione paritetica dell’ente, chiamata ad esprimere una valutazione di ammissibilità in merito alla richiesta di mutamento di appartenenza regionale. La Commissione paritetica, infatti, è competente a manifestare il proprio punto di vista in relazione a referendum consultivi provinciali, concerneti cioè ambiti nei quali si esplicano le funzioni amministrative della Provincia. Il referendum di variazione territoriale ex art. 132, comma 2, della Costituzione, invece, non è un “referendum provinciale” e neppure un “referendum comunale”. Si tratta di un istituto di democrazia diretta, previsto dalla Carta costituzionale, con il quale si dà la possibilità alle “popolazioni interessate” di Comuni e Province di esprimere la volontà (non vicolante) in ordine alla proposta di distacco-aggregazione da una Regione ad un’altra. Pertanto, alla luce di queste premesse, il referendum di cui all’art. 132, comma 2, Cost. dispone di una sua propria garanzia “costituzionale” ed è finalizzato unicamente al conseguimento dell’obiettivo che la Costituzione gli attribuisce, non a sentire l’orientamento della collettività provinciale su settori che la legge (statale o regionale) attribuiscono all’amministrazione provinciale. Inoltre, se si aderisse alla tesi seguita dalla Provincia, la Commissione si troverebbe a svolgere un giudizio che l’art. 43, comma 1, della legge ordinaria dello Stato n. 352/1970 affida all’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione. Detto diversamente, si avrebbe una duplicazione della stessa funzione di controllo preventivo, complicando l’esercizio del diritto all’autodeterminazione delle collettività locali, in contrasto con il dictum della sentenza n. 334/2004 Corte costituzione”.

E, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, AVREBBE POTUTO DECIDERE SULLA AMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM IN CAPITANATA?
Punto interrogativo 2
E’ sempre il costituzionalista Daniele Trabucco che risponde alla domanda posta dallo scrivente:

“La procedura di riordino/riduzione delle Province, di per sè, non era e non è preclusiva della possibilità di attivare l’iter di variazione territoriale per il passaggio della Provincia dalla Regione Puglia alla Regione Molise. Si aggiunga poi il fatto che, con sentenza n. 220/2013, la Corte costituzionale ha annullato la normativa del decreto-legge n. 201/2011 (convertito nella legge n. 214/2011) e del decreto-legge n. 95/2012 (convertito nella legge n. 135/2012) inerente le Province, con conseguente reviviscenza della normativa abrogata. Ne costituisce un ostacolo alla variazione la proroga del commissariamento delle Province alla luce della legge di stabilità del 2013 non toccata dalla sentenza dell Corte costituzione sopra richiamata e neppure dichiarata illegittima in via conseguenziale. Tanto al Commissario prefetizzio provissorio, quanto a quello definitivo spettano tutti i poteri attribuiti agli organi sciolti. Pertanto, ben potrebbe il commissario procedere, su vostra istanza o d’ufficio, ad indire il referendum di variazione. Ovviamente, va precisato che la raccolta delle firme da parte del Comitato è solo un atto “propulsivo”, non contemplato dalla legge n. 352/1970 che disciplina la materia e, come tale, non vincolante sul piano giuridico”.

punto-interrogativo 3

GIA’, MA ALLORA, PERCHE’ MAI CONTINUANO A SOSPENDERCI AB AETERNO?

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